14 articoli nella categoria Creare impresa
Antonella Santoro 06/11/2021 0
La società in accomandita semplice (S.A.S.)
La società ad accomandita semplice (S.a.s.) è una forma di società nella quale esistono due tipi di soggetti: i soci accomandatari e i soci accomandanti. È una realtà che può essere sia a carattere commerciale, sia non commerciale e, come succede nella società a responsabilità limitata (s.r.l.), un eventuale creditore potrà chiedere il risarcimento a partire dal capitale della società e poi potrà rivalersi in parte sul patrimonio personale degli accomandatari
La S.a.s. nell’ordinamento italiano: diritti e doveri
La società ad accomandita semplice è regolata dall’ordinamento italiano attraverso gli articoli 2313-2324 del Codice Civile. In essi sono previsti degli obblighi ai quali attenersi per poter costruire questo tipo di società:
Per prima cosa è necessario specificare espressamente i soci accomandatari e i soci accomandanti.
- Deve possedere la partita Iva e la regolare iscrizione al Registro delle Imprese
- Risponde alla Società per Azioni e viene regolata da tale disciplina
- Il capitale di ogni socio è diviso in quote, in modo tale che si ha ben chiara la parte di patrimonio di ciascuno
- Hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero non hanno una vera e propria personalità giuridica
Il ruolo dei soci in una S.a.s.
- I soci accomandanti sono quei soggetti che attribuiscono il potere decisionale ad un amministratore e non sono coinvolti nelle decisioni della società, in tale caso vige il cosiddetto divieto d’immistione. La legislazione prevede, nel caso in cui non venisse rispettato il divieto, Pagano per quello per cui sono detentori della quota di capitale investito e non hanno responsabilità illimitata. È una formula conveniente per l’accomandante perché, nel caso di un debito della società, si viene più garantiti rispetto ad un atto di pignoramento. I soci accomandanti, infine, sono obbligati a tener sotto controllo i bilanci societari e gli altri documenti contabili. del patrimonio societario. Tale divieto prevede, in caso di violazione, oltre all'esposizione dell'accomandante al rischio di esclusione dalla società, la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Altro problema sorge nel caso in cui l’accomandante utilizza il proprio nome nella scrittura della ragione sociale dell’azienda. In questo caso, ancora più grave, risponde delle obbligazioni sociali. Il divieto di immistione nella S.a.s. permette però all’accomandante di partecipare in modo non attivo, oppure per singoli affari, alle attività della società. In alcuni casi, alcune operazioni permettono la partecipazione del socio accomandante; in quelle occasioni il soggetto può fornire autorizzazioni e pareri su singole operazioni e sorvegliare sul loro svolgimento
- I soci accomandatari: sono maggiormente coinvolti nella vita aziendale. Rispondono in modo solidale e illimitato per le obbligazioni sociali. Si occupano della gestione dell’amministrazione della società e per questo vanno definiti “general partner”. La loro è una responsabilità illimitata ed il ruolo del socio accomandatario è molto simile all’imprenditore con una ditta individuale
La società ad accomandita semplice si scioglie per le stesse motivazioni che il codice civile indica per la società in nome collettivo e diventa necessario lo scioglimento per mancanza di soci (di entrambe le categorie previste nella S.a.s.), entro i sei mesi conseguenti alla crisi della società.
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